Decreto Ministeriale 27 luglio 2000 (in Gazz. Uff., 17 agosto, n. 191).

- Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

Preambolo

Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni; Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base; Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;
Decreta:

Articolo 1

Art. 1.
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 745, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

Sezione A - Diploma universitario Sezione B - Titoli equipollenti
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Tecnico sanitario di laboratorio Tecnico di laboratorio biomedico
biomedico - Decreto del Ministro - Decreto del Presidente della
della sanità 14 settembre 1994, n. Repubblica n. 162 del 10 marzo
745 1982
Tecnico di laboratorio biomedico
- Legge 11 novembre 1990, n. 341
Tecnico di laboratorio - Decreto
del Presidente della Repubblica,
n. 162, del 10 marzo 1982
Tecnico di laboratorio medico -
Decreto del Ministro della sani-
tà del 30 gennaio 1982, art. 81
Tecnico di laboratorio medico -
Decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 130 del 27 marzo
1969, art. 132, purchè i relati-
vi corsi siano iniziati in data
antecedente a quella di entrata
in vigore del decreto del Mini-
stro della sanità 30 gennaio
1982

Articolo 2

Art. 2.
L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.