marted 19 marzo 2024

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ACQUE REFLUE URBANE

L’Arpa Molise è strutturata in due Dipartimenti Provinciali, Campobasso e Isernia e nella Sezione di Dipartimentale di Termoli quale articolazione del Dipartimento di Campobasso. I controlli tecnico-ambientali costituiscono le attività essenziali e delicate delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, in particolare sui depuratori di acque reflue urbane e sugli impianti produttivi. Si tratta di attività finalizzate alla verifica della corrispondenza tra le normative e discipline tecniche di riferimento (europee, statali e regionali) e il rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti. L’Arpa Molise effettua le attività di monitoraggio in ottemperanza ai compiti attribuiti dalla legge n.132 del 28/06/2016 istitutiva dell’SNPA, dalla legge regionale n.38 del 13/12/199 e s.m.i. istitutiva dell’ARPA Molise, nonché dalla Disciplina Scarichi (DS) Elaborato 14.1 Norma Tecnica del Piano di Tutela delle Acque della Regione Molise adottato con DGR 599/2016, aggiornato con D.C.R. n. 386/2019, DGR n.196 del 24 giugno 2020 e DGR n.337 del 07 ottobre 2021, che stabilisce, tra l’altro, il monitoraggio delle emissioni idriche delle acque reflue urbane derivanti dagli agglomerati urbani serviti da pubblica fognatura. Inoltre, svolge le attività di controllo, di supporto e di consulenza tecnico-scientifica agli Enti locali nei procedimenti amministrativi di rilascio delle autorizzazione, nonché per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge nel campo della prevenzione e della tutela ambientale. Il controllo concerne inoltre la verifica di conformità alla normativa di impianti ed installazioni soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) o ad autorizzazione unica ambientale (AUA). Effettua attività di controllo ambientale mediante il campionamento dei reflui di scarico effettuato da personale di adeguata qualifica e opportunamente addestrato e le relative analisi di laboratorio, la misura, il monitoraggio e l’ispezione delle pressioni e degli impatti, nonché la verifica di forme di autocontrollo previste dalle normative comunitarie e statali vigenti. Inoltre, ARPA Molise ha adottato un Sistema Qualità dei Laboratori ed opera in conformità agli standard europei di garanzia della qualità dettati dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 (Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura). Cosa si intende per acque reflue? Definizioni art.74 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. “g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; h) "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento; i) "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;” Definizioni art.5 della Disciplina Scarichi della Regione Molise e) Acque reflue di dilavamento: acque prodotte dal dilavamento, da parte delle acque di prima pioggia e di lavaggio, di superfici impermeabili scoperte adibite all’accumulo/deposito/stoccaggio di materie prime, di prodotti o scarti/rifiuti ovvero ad altri usi. i) Acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche: acque reflue provenienti dalle attività di cui all’art. 101, comma 7 e 7-bis del Decreto Legislativo 152/06, nonché quelle individuate alla Parte II della presente direttiva. Tipologie di autorizzazioni allo scarico. A tutela delle acque dall’inquinamento tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati: questo è quanto prevede l’art. 124 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (TUA) L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Qualora uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo. Gli scarichi vengono distinti, in base alla provenienza, in scarichi di acque reflue domestiche o assimilate, acque reflue industriali e acque reflue urbane (come definiti dall’art. 74 commi g, h, i del TUA). L’autorizzazione allo scarico ha la finalità principale di raggiungere gli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali (fiumi, laghi, lagune, mare) e sotterranei (falde acquifere) come da art. 101 del TUA e dalla direttiva 2000/60/CE La disciplina autorizzativa per le varie tipologie di acque reflue viene definita in parte dallo stesso TUA ed in parte dalla normativa regionale. Pertanto, il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 101, commi 1 e 2 , mediante la Disciplina scarichi del Piano di Tutela delle Acque della Regione Molise ai sensi dell’art.121 del TUA. L’art.125 del TUA disciplina l’autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali; la domanda deve essere corredata dall'indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico e del volume annuo di acqua da scaricare, dalla tipologia del ricettore, dalla individuazione del punto previsto per effettuare i prelievi di controllo, dalla descrizione del sistema complessivo dello scarico, dalla indicazione delle apparecchiature impiegate nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, nonché dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione. Salvo quanto previsto dal Titolo III-BIS del TUA per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), le procedure amministrative per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) sono definite dal DPR 13 marzo 2013, n. 59 = , (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale). Il DPR n. 59/2013 individua la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP). L’articolo 6 della Disciplina Scarichi definisce e regolamenta il regime autorizzatorio delle acque reflue domestiche e assimilate: 1. Lo scarico di acque reflue domestiche in reti fognarie è sempre ammesso nell’osservanza dei regolamenti emanati dal gestore della rete. Per tale forma di scarico non è prevista alcuna autorizzazione di cui all’art. 124 del Decreto Legislativo 152/06. 2. Al di fuori dell’ipotesi di cui al comma 1, fatte salve le disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 5 del D.P.R. n. 227/2011, le funzioni amministrative relative al rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche ed assimilabili, sono poste in capo ai Comuni competenti per territorio. L’indagine tecnica dell’operatore all’interno dell’impianto Prelievi ed analisi dei campioni costituiscono un aspetto nevralgico nel campo dell’applicazione del D. Lgs. 152/06 in materia di inquinamento idrico. Per la misurazione ed il controllo degli scarichi valgono le regole base stabilite dall’art. 101, c. 3: “tutti gli scarichi ad eccezione di quelli domestici e di quelli assimilati ai sensi del comma 7, lett. e) devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell’autorità competente per il controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che va effettuato immediatamente a monte della immissione nel recapito in tutti gli impluvi naturali, le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, le fognature, sul suolo e nel sottosuolo”. A supporto dell’attività di campionamento esistono le metodiche APAT-IRSA e altri documenti redatti dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), nonché il Sistema Qualità ARPA Molise Manuale Qualità Rev.3 del 12/05/2022, che forniscono sia indicazioni generali per il campionamento, che indicazioni specifiche per il campionamento e la conservazione del campione per determinati parametri da analizzare. Nell’ambito dell’articolato sistema dei controlli e degli autocontrolli, il campionamento costituisce una fase prodromica e necessaria, in quanto ha lo scopo di rappresentare le caratteristiche tipiche del singolo scarico. La normativa oggi vigente (Parte III del D.Lgs 152/2006, –Allegato 5), dispone che per le acque reflue urbane, “il controllo della conformità dei limiti indicati nelle tabelle 1 e 2 e di altri limiti definiti in sede locale vanno considerati i campioni medi ponderati nell’arco di 24 ore”. Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), il tipo di accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza, ecc.).


 
REPORT 2022



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