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FAQs Ascensori Home Page/FAQs: Ascensori


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Cosa devono appurare le verifiche periodiche?
Quali sono i componenti di sicurezza di un impianto?
Quando devono essere effettuate le verifiche straordinarie?
Quando è necessario effettuare una visita straordinaria per modifiche apportate all’impianto?
Per gli ascensori di nuova installazione è sempre obbligatorio il famoso “libretto” d’impianto che si usava prima?
Un Cliente con un impianto non collaudato (anche se fermo, inutilizzato) ma con le pratiche di collaudo presentate all’ISPESL/ Ispettorato del lavoro o al Comune entro il 30 settembre 2002 cosa deve fare?
Un Cliente con un impianto non collaudato e con le pratiche di collaudo non presentate all’ISPESL/Ispettorato del Lavoro o al comune entro il 30 settembre 2002 cosa deve fare?
Se un Cliente ha già pagato i bollettini ISPESL, può ugualmente avvalersi delle altre forme di collaudo per regolarizzare la sua situazione?
È possibile richiedere la restituzione delle quote versate con i bollettini per le prestazioni, esame progetto e/o collaudo, che l’ISPESL non eseguirà?
Se un impianto da collaudare non ha ancora il numero di matricola può essere ugualmente collaudato?
Il Cliente cosa deve fornire al Comune e all’ISPESL una volta avvenuto il collaudo positivo?
Alcuni Comuni richiedono il nominativo del soggetto incaricato delle verifiche periodiche entro 10 giorni dal rilascio del verbale di collaudo, minacciando in alcuni casi anche delle multe, cosa bisogna fare?
L’avvenuto collaudo positivo esime il proprietario dell’ascensore o il suo legale rappresentante dall’effettuare l’analisi dei rischi e dall’applicare il D. Lgs. 81/08 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro?
Chi sono i soggetti autorizzati ad effettuare le verifiche periodiche?
Se l’ASL (o l’ARPA) di zona non ha un organico sufficiente per far fronte a tutte le richieste di verifiche periodiche cosa bisogna fare?
Dopo che è stato definito l’accordo con il soggetto incaricato dell’esecuzione delle verifiche periodiche cosa bisogna fare?
Se l’ultima verifica periodica è avvenuta da oltre due anni cosa deve fare il proprietario?
Come è possibile sapere quando è avvenuta l’ultima verifica periodica dell’ascensore?
Se un impianto è stato collaudato ma è fermo cosa bisogna fare?
Si può mettere in esercizio un impianto collaudato da più di due anni?
Chi è responsabile e a carico di chi sono le spese dell’effettuazione delle verifiche periodiche?
La ditta di manutenzione deve essere sempre presente durante le verifiche periodiche?
Se l’ascensore ormai vecchio deve essere sostituito integralmente può essere progettato a vecchia normativa?
Se l’ascensore deve essere ammodernato, le modifiche possono essere progettate a vecchia normativa?
Dopo una modifica importante a chi deve essere richiesta la verifica straordinaria?
La Direttiva Ascensori quali sanzioni prevede?




Cosa devono appurare le verifiche periodiche?


Le verifiche periodiche sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell’impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni impartite in visite precedenti.
Il manutentore ha l’obbligo di partecipare alle verifiche periodiche.

Quali sono i componenti di sicurezza di un impianto?


  • dispositivi di bloccaggio delle porte di piano
  • dispositivi di paracadute che impediscono la caduta della cabina o movimenti ascendenti incontrollati
  • dispositivi di limitazione di velocità eccessiva
  • ammortizzatori a dissipazione di energia
  • dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti idraulici di potenza quando sono utilizzati come dispositivi paracadute
  • dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di interruttori di sicurezza con componenti elettronici.

Quando devono essere effettuate le verifiche straordinarie?


Le verifiche straordinarie vanno effettuate nei seguenti casi:
  • in seguito a verifiche periodiche negative dopo la rimozione delle cause che hanno determinato l’esito negativo e quindi il fermo dell’impianto
  • in seguito ad incidente di notevole importanza anche se non seguito da infortunio a persone
  • in seguito a modifiche sostanziali dell’impianto

Quando è necessario effettuare una visita straordinaria per modifiche apportate all’impianto?


L’adeguamento dell’impianto viene richiesto per modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione, in particolare:
  • il cambiamento della velocità
  • il cambiamento della portata;
  • il cambiamento della corsa;
  • il cambiamento del tipo di azionamento quali quello elettrico o idraulico;
  • la sostituzione del macchinario, del quadro elettrico, della cabina con la sua intelaiatura; del gruppo cilindro pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali (art. 2 comma 1 lettera i).

Per gli ascensori di nuova installazione è sempre obbligatorio il famoso “libretto” d’impianto che si usava prima?


Ogni ascensore deve essere accompagnato da una documentazione costituente il libretto, registro o fascicolo che deve comprendere almeno:
  • un libretto di istruzioni contenente i disegni e gli schemi necessari all’utilizzazione normale nonché alla manutenzione ed alla ispezione, alle verifiche periodiche ed alla manovra di soccorso
  • un registro sul quale si possono annotare o al quale si possono allegare, gli esiti delle visite di manutenzione, i verbali delle verifiche periodiche e straordinarie, gli eventuali incidenti accorsi all’impianto, una copia della dichiarazione di conformità dell’impianto e delle comunicazioni di installazione dell’impianto al comune.
Un Cliente con un impianto non collaudato (anche se fermo, inutilizzato) ma con le pratiche di collaudo presentate all’ISPESL/ Ispettorato del lavoro o al Comune entro il 30 settembre 2002 cosa deve fare?


Deve rivolgersi alla ditta installatrice che provvederà, a titolo oneroso, al collaudo in una delle seguenti forme:
  • affiancando il collaudatore di un Ente Notificato;
  • autocollaudando l’impianto, se la ditta installatrice possiede un sistema di qualità certificato ai sensi della Direttiva(ISO 9000 + estensione 95/16)
  • affiancando un ingegnere fra quelli presenti negli elenchi della Camera di Commercio per la legge 46/90 lettera f (nuovo D.M. 37/2008), producendo autocertificazione come ditta installatrice e perizia giurata dell’ingegnere.
Un Cliente con un impianto non collaudato e con le pratiche di collaudo non presentate all’ISPESL/Ispettorato del Lavoro o al comune entro il 30 settembre 2002 cosa deve fare?


Deve adeguare l’impianto alla Direttiva Ascensori.

Se un Cliente ha già pagato i bollettini ISPESL, può ugualmente avvalersi delle altre forme di collaudo per regolarizzare la sua situazione?


Si, purchè informi preventivamente l’ISPESL di quale soluzione, fra le altre tre possibili, si intende avvalere.

È possibile richiedere la restituzione delle quote versate con i bollettini per le prestazioni, esame progetto e/o collaudo, che l’ISPESL non eseguirà?


Sì, anche se dovrà attendere che il Ministero autorizzi la restituzione di tali quote.

Se un impianto da collaudare non ha ancora il numero di matricola può essere ugualmente collaudato?


Si. Se l’ISPESL non ha assegnato il numero di matricola all’ascensore, sarà compito del Comune provvedere a fornire tale numero, eventualmente anche dopo l’avvenuto collaudo positivo.

Il Cliente cosa deve fornire al Comune e all’ISPESL una volta avvenuto il collaudo positivo?

Il Cliente deve inviare al Comune il verbale di collaudo (nel caso di utilizzo di ingegnere fra quelli presenti negli elenchi della Camera di Commercio deve essere corredato da perizia giurata e da una autocertificazione dell’installatore). Copia del verbale di collaudo deve essere fornito all’ISPESL o Ispettorato del Lavoro.

Alcuni Comuni richiedono il nominativo del soggetto incaricato delle verifiche periodiche entro 10 giorni dal rilascio del verbale di collaudo, minacciando in alcuni casi anche delle multe, cosa bisogna fare?


La regola dei 10 giorni nasce per gli impianti nuovi costruiti secondo la Direttiva Ascensori 95/16/CE e prevede 10 giorni di tempo dalla data riportata sulla Dichiarazione di Conformità CE (che per gli impianti da collaudare in sanatoria non esiste) per inviare al Comune la comunicazione di messa in esercizio. Gli impianti collaudati in sanatoria sono da assimilare agli impianti già regolarmente collaudati secondo le precedenti normative. Il proprietario dell’impianto è quindi tenuto ad indicare al Comune il soggetto incaricato delle verifiche periodiche che abbia accettato l’incarico, ma senza stretti vincoli temporali (e comunque entro due anni dalla data di collaudo positivo).

L’avvenuto collaudo positivo esime il proprietario dell’ascensore o il suo legale rappresentante dall’effettuare l’analisi dei rischi e dall’applicare il D. Lgs. 81/08 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro?


No, il collaudo dell’impianto accerta che l’impianto è conforme alle norme tecniche per impianti ascensori, norme che sono tutte precedenti al D. Lgs. 81/08 ed alle successive modifiche ed interpretazioni.

Chi sono i soggetti autorizzati ad effettuare le verifiche periodiche?


I soggetti autorizzati sono:
  • l’ASL (o l’ARPA) locale;
  • la direzione provinciale del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, (per gli impianti installati in stabilimenti industriali o in aziende agricole);
  • gli Enti Notificati.
Se l’ASL (o l’ARPA) di zona non ha un organico sufficiente per far fronte a tutte le richieste di verifiche periodiche cosa bisogna fare?


Rivolgersi alla ditta cui è stata affidata la manutenzione dell’impianto per conoscere i nominativi degli Enti Notificati disponibili ad effettuare le verifiche periodiche nella zona in cui è installato l’ascensore.

Dopo che è stato definito l’accordo con il soggetto incaricato dell’esecuzione delle verifiche periodiche cosa bisogna fare?


I passi successivi sono:
  • informare il Comune dell’avvenuta accettazione dell’incarico da parte del soggetto;
  • informare la ditta manutentrice;
  • applicare in cabina il cartellino che indichi il soggetto incaricato di effettuare le verifiche.

Se l’ultima verifica periodica è avvenuta da oltre due anni cosa deve fare il proprietario?


Il proprietario (o il suo legale rappresentante) deve richiedere la verifica periodica ad uno dei soggetti autorizzati ad eseguirle.

Come è possibile sapere quando è avvenuta l’ultima verifica periodica dell’ascensore?


All’atto della verifica periodica l’ingegnere ha registrato sul libretto di impianto (se presente in locale macchine) la data e l’esito della visita oppure ha inviato il verbale al proprietario dell’ascensore (verbale che serviva per ottenere il rinnovo annuale della licenza di esercizio, oggi abolita) con copia alla ditta manutentrice. L’Ente che ha eseguito la verifica periodica, in ogni caso, mantiene la registrazione nei propri archivi della data in cui è avvenuta.

Se un impianto è stato collaudato ma è fermo cosa bisogna fare?


Secondo la nuova normativa nessun impianto potrà rimanere senza contratto di manutenzione e senza che sia definito il soggetto incaricato di eseguire le verifiche periodiche. Il proprietario dell’impianto o il suo legale rappresentante deve pertanto preoccuparsi di definire un contratto di manutenzione, (eventualmente anche con fatturazione sospesa), con ditta abilitata secondo la legge 46/90 lettera F( nuovo D.M. 37/2008) e deve incaricare un soggetto, fra quelli autorizzati, per eseguire le verifiche periodiche biennali.

Si può mettere in esercizio un impianto collaudato da più di due anni?


S�, purchè la messa in esercizio avvenga contestualmente ad una verifica periodica.

Chi è responsabile e a carico di chi sono le spese dell’effettuazione delle verifiche periodiche?


Il proprietario dell’ascensore (o il suo legale rappresentante) è tenuto a sottoporre l’impianto a verifica periodica biennale e a sostenerne l’onere.

La ditta di manutenzione deve essere sempre presente durante le verifiche periodiche?


Si. Il soggetto incaricato delle verifiche fa eseguire al manutentore le operazioni dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza dell’impianto sono in condizioni di efficienza e se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente. Tale attività normalmente non è compresa nel canone di manutenzione e viene fatturata a parte.

Se l’ascensore ormai vecchio deve essere sostituito integralmente può essere progettato a vecchia normativa?


No, deve seguire la Direttiva Ascensori (e questo vale anche per gli impianti in servizio pubblico, in quanto si parla di impianto nuovo a tutti gli effetti). Al termine dei lavori il nuovo ascensore avrà il marchio CE e verrà rilasciata la Dichiarazione di Conformità CE.

Se l’ascensore deve essere ammodernato, le modifiche possono essere progettate a vecchia normativa?


Si. Solo i componenti di sicurezza che dovessero essere sostituiti devono rispondere alla Direttiva Ascensori. Al termine dei lavori verrà rilasciata la dichiarazione di Conformità alla legge 46/90(nuovo D.M. 37/2008).

Dopo una modifica importante a chi deve essere richiesta la verifica straordinaria?


Allo stesso soggetto incaricato delle verifiche periodiche.

La Direttiva Ascensori quali sanzioni prevede?


La nuova legge, in caso di inosservanza degli obblighi previsti, non riporta più in modo esplicito multe o penali ma prevede che il Comune ordini l’immediata sospensione del servizio dell’ascensore (sigilli) e che preveda ad accertare le responsabilità sia civili che penali.

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