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ECOLABEL

 

Regolamento ECOLABEL

Il sistema di etichettatura ecologica europea, definito "ECOLABEL" è uno strumento volontario di attuazione della politica ambientale comunitaria. Esso è stato introdotto a livello comunitario nel 1992 con il regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica.
Con l’istituzione di un sistema comunitario, a partecipazione volontaria, finalizzato all’individuazione di un marchio di qualità ecologica, si è inteso promuovere sul mercato quei prodotti che durante l’intero ciclo di vita presentano un minore impatto sull’ambiente, offrendo ai consumatori le informazioni opportune e non ingannevoli, relative all’impatto ambientale dei prodotti.
L’obiettivo di tale strumento è quello di introdurre sul mercato prodotti la cui realizzazione risponda a specifici requisiti ambientali, denominati "criteri" tali da ridurre il relativo impatto ambientale.
La metodologia applicata per definire i criteri che un prodotto deve rispettare per ottenere il marchio Ecolabel è denominata Life Cicle Analysis (LCA). Essa permette di individuare, per l’intero ciclo di vita del prodotto (dall’estrazione delle materie prime alla fine della vita utile del prodotto) tutti gli aspetti ed i relativi impatti ambientali che lo caratterizzano e gli interventi da attuare per mitigare gli stessi.
Il riconoscimento dei prodotti realizzati rispettando il Regolamento Ecolabel è dato dall’apposizione di un logo costituito da una margherita. In questo modo il consumatore è informato sul fatto che il prodotto che intende acquistare rispetta dei requisiti ambientali e può fare, pertanto, una scelta consapevole nell’acquisto.
I criteri tecnici ambientali sono definiti, per ciascuna categoria di prodotti, con il consenso degli Stati Membri previa consultazione con i gruppi interessati, i rappresentanti dell’industria, delle organizzazioni ambientaliste, i produttori e le autorità pubbliche. Attualmente sono stati sviluppati i criteri per venti categorie di gruppi di prodotti.

Il Regolamento n. 1980/2000
http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/ecolabel-ue/documentazione/generale

L’articolo 18 del regolamento CEE n. 880/92 stabiliva che la Commissione doveva provvedere alla revisione del sistema comunitario di etichettatura ecologica. Alla luce di tale processo di revisione è stato emanato nel 2000 il nuovo regolamento n. 1980/2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, che sostituisce il precedente.
L’elemento più importante di differenziazione rispetto alla precedente norma è l’estensione del relativo campo di applicazione: il sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica può essere applicato anche ai servizi. Restano esclusi dal campo di applicazione della norma, i prodotti alimentari, le bevande, i prodotti farmaceutici e i dispositivi medici definiti dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio.

Il marchio Ecolabel ai servizi di ricettività turistica

Il primo servizio che rientra nel campo di applicazione del marchio europeo di qualità ecologica, in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento CE n. 1980/2000, è il servizio di ricettività turistica. Tale scelta non è casuale ma risponde all’esigenza di intervenire sulla gestione di un’attività, e quindi sull’erogazione di un servizio, che presenta specifiche caratteristiche tali che, se si concretizza un’applicazione diffusa del marchio Ecolabel, si possono riscontrare significativi miglioramenti in termini di riduzione del livello di inquinamento e di ottimizzazione dell’efficienza gestionale delle strutture ricettive.

I criteri ambientali da rispettare perché una struttura ricettiva possa ottenere il marchio Ecolabel sono stati definiti dalla Decisione della Commissione del 14 aprile 2003 (2003/287/CE) che, inoltre, individua la definizione del servizio di ricettività turistica: il gruppo di prodotti <<servizio di ricettività turistica>> comprende l’erogazione a pagamento del servizio di pernottamento in strutture ricettive dotate di stanze adeguatamente attrezzate con almeno un letto, offerto comie attività principale a turisti, viaggiatori e ospiti. Il servizio di pernottamento può comprendere l’erogazione di servizi di ristorazione, attività di fitness e/o spazi verdi.

I criteri ambientali individuati hanno la finalità di determinare una riduzione complessiva del livello di inquinamento per tutto il ciclo di vita del servizio garantendo nel contempo i seguenti obiettivi:

  • migliorare la qualità del servizio in relazione agli aspetti ambientali;
  • attribuire un ulteriore valore aggiunto all’organizzazione che attivando un percorso finalizzato alla tutela ambientale è in grado di rispondere anche alle esigenze dei clienti più attenti al proprio benessere e alla tutela dell’ambiente;
  • valorizzare le produzioni locali favorendone il consumo;
  • indirizzare l’attività turistica anche verso obiettivi di marketing territoriale;
  • pensare all’ambiente come vantaggio competitivo e quindi elemento strategico di innovazione.

I servizi di ricettività che rientrano nel campo di applicazione del marchio europeo di qualità ecologica si distinguono nelle seguenti categorie:

  • Alberghi;
  • Strutture ricettive simili agli alberghi;
  • Altri tipi di alloggi collettivi;
  • Strutture specializzate;
  • Alloggi turistici privati.

Per quanto concerne i campeggi, i criteri ambientali per l’acquisizione del marchio europeo di qualità ecologica sono stati definiti dalla Decisione della Commissione del 14 aprile 2005c(2005/338CE) che specifica anche la definizione di servizio di campeggio: il gruppo di prodotti <<servizio di campeggio>> comprende la fornitura a pagamento, a titolo di attività principale, di piazzole attrezzate per mezzi di pernottamento mobili entro un’area delimitata. Comprende anche altre strutture atte al pernottamento di ospiti e aree comuni adibite ai servizi in comune forniti entro l’area delimitata. Il servizio di campeggio può comprendere anche l’erogazione, sotto la gestione del titolare o del gestore del campeggio, di servizi di ristorazione e attività ricreative.

Le strutture ricettive presenti in Italia che hanno già ottenuto il marchio Ecolabel sono 24 (dati ottobre 2006).

REGIONE

N. STRUTTURE

Piemonte

13

Emilia Romagna

5

Veneto

2

Sicilia

1

Toscana

1

Liguria

1

Trentino Alto Adige

1

 

 


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