CERTIFICAZIONI AMBIENTALI

(EMAS, ECOLABEL, UNI EN ISO 14001/2015)

L’ecogestione

Il rispetto dell’ambiente sta divenendo un’esigenza fondamentale sia per gli operatori del settore privato, che per quelli del settore pubblico, poiché i diversi interlocutori delle aziende e delle pubbliche amministrazione chiedono una maggiore attenzione alla tutela dell’ambiente e al miglioramento della qualità della vita.

Ciò è ancora più evidente in un contesto economico e sociale sempre più globale e dinamico: la nuova sfida è quella della gestione eco-compatibile delle attività antropiche.

La salvaguardia dell’ambiente attualmente è considerata non solo come un’esigenza etica ma anche come un’opportunità per migliorare sia i risultati economici delle aziende che i rapporti tra il settore industriale e pubblico con i relativi interlocutori.

In tal senso si è evoluta la Politica Ambientale Comunitaria che è divenuta trasversale alle altre politiche settoriali elaborate a livello europeo ed inoltre ha ampliato, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, la gamma di strumenti applicabili affinché siano raggiunti gli obiettivi di tutela ambientale.

La trasversalità della Politica Ambientale Comunitaria è riscontrabile nella nuova filosofia che caratterizza la gestione dei Fondi Strutturali, in base alla quale prima di realizzare, su un territorio, qualsiasi intervento finanziato dall’Unione Europea, è necessario valutare gli impatti ambientali che ne potrebbero derivare ed individuare le azioni opportune per mitigarli al fine di indirizzare le risorse finanziarie dell’Unione Europea verso la realizzazione di uno sviluppo socio-economico eco-compatibile.

La variazione quantitativa e qualitativa degli strumenti elaborati a livello europeo per indirizzare lo sviluppo economico verso principi di sostenibilità ambientale rappresenta la risposta al cambiamento culturale e metodologico sottostante i nuovi indirizzi della politica ambientale comunitaria che affiancano all’approccio tradizionale definito “command and control”, quello della volontarietà e della responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nella questione ambientale.

I nuovi strumenti applicabili nel contesto europeo per l’efficienza ambientale sono definiti “volontari” e di “mercato” in quanto le aziende hanno la possibilità di scegliere di adottarli, anche se il mercato, e quindi le richieste dei consumatori e degli stakeolders in generale, possono spingere affinché il settore privato e pubblico si conformi a questi nuovi indirizzi e organizzi le proprie attività nel rispetto della tutela ambientale.

I principali strumenti volontari individuati dall’Unione Europea sono il Regolamento EMAS (CE) n. 1221/2009, che abroga il Regolamento CE n. 761/2001, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (recentemente modificato con i Regolamenti 1505/2017 e 2026/2018 e rettificato al punto 2 dell’Allegato I dal Reg CE 2023 del 21.6.2023,) e il Regolamento ECOLABEL relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel UE) (Regolamento CE 66/2010).

Il Regolamento EMAS

Il Regolamento EMAS (Environmental Management and Audit Scheme), approvato nella sua prima versione nel 1993 (Regolamento CEE n. 1836/93), oggi noto anche come EMAS III, è un sistema volontario di gestione ambientale a cui possono aderire le organizzazioni, sia private che pubbliche, che intendono valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali e fornire al pubblico informazioni in merito ad esse.

EMAS ha l’obiettivo di migliorare gli aspetti ambientali delle organizzazioni attraverso il rispetto della normativa vigente in materia ambientale nonché del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, del coinvolgimento delle parti interessate (dipendenti e fornitori di prodotti e servizi) e della comunicazione e trasparenza con le istituzioni e con il pubblico (cittadini, associazioni ambientaliste, etc.).

Il Regolamento EMAS prevede l’implementazione delle seguenti attività:

  • il rispetto della normativa ambientale;
  • l’elaborazione di una analisi ambientale iniziale per la determinazione degli aspetti ambientali significativi e dei relativi impatti ambientali;
  • l’attuazione di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) ai sensi della norma ISO 14001/2015;
  • la redazione di una Dichiarazione Ambientale (DA) e la sua convalida (previa verifica) da parte di un verificatore ambientale accreditato;
  • il rilascio della registrazione da parte dell’Organismo Competente Nazionale, ossia il Comitato per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit – Sezione EMAS istituito ai sensi del DM 413/1995.

Emas, quindi, è uno strumento di gestione ambientale che prevede l’adesione volontaria delle imprese ed organizzazioni in genere ad un sistema di Ecogestione ed Audit, puntando sulla responsabilizzazione e sul forte coinvolgimento delle stesse, fino ad arrivare alla registrazione ambientale.

La corretta applicazione della procedura EMAS prevede il rispetto, da parte delle organizzazioni che intendono aderire al sistema, dei seguenti principi:

  • Completo rispetto della normativa ambientale applicabile dall’organizzazione;
  • Miglioramento continuo delle prestazioni ambientali;
  • Implementazione di un sistema di gestione ambientale;
  • Corretta comunicazione interna ed esterna mediante l’elaborazione di un documento chiamato “dichiarazione ambientale”;
  • Formazione del personale.

Quando un’organizzazione aderisce al Regolamento EMAS deve compiere dei passi obbligatori che rappresentano le azioni fondamentali per giungere al conseguimento della registrazione EMAS. Tali azioni sono:

  • Definire una politica ambientale;
  • Effettuare un’analisi ambientale del sito;
  • Definire un programma ambientale da perseguire indicando traguardi ed obiettivi da raggiungere;
  • Implementare un sistema di gestione ambientale;
  • Riesaminare il sistema di gestione ambientale;
  • Redigere una dichiarazione ambientale;
  • Far convalidare la dichiarazione ambientale da un verificatore ambientale accreditato;
  • Registrare il sito.

La registrazione EMAS è una procedura di natura pubblica curata da uno specifico organismo presente in ogni stato membro dell’Unione Europea e denominato in generale “organismo competente”. In Italia l’organismo competente è il Comitato per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit.

La revisione del Regolamento EMAS-cenni storici

Il Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit, istituito con il Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 413 del 5 agosto 1995, ha provveduto a svolgere l’attività di revisione del Regolamento EMAS n. 1836/93, secondo le indicazioni dell’articolo 19 dello stesso regolamento. Tale attività si concluse nel 1998, con importanti novità.

Le novità fondamentali scaturenti da tale revisione furono essenzialmente le seguenti:

  • allargamento della registrazione EMAS a tutti i settori, anche non industriali;
  • promozione dell’adesione al sistema di ecogestione da parte delle piccole imprese e delle imprese artigiane;
  • l’invito agli Stati membri di tener conto della registrazione EMAS nella predisposizione della legislazione ambientale e nei relativi controlli;
  • il maggiore coinvolgimento dei dipendenti dell’impresa in ogni fase relativa all’implementazione ed attuazione del sistema;
  • il riconoscimento della norma internazionale UNI EN ISO 14001 nella procedura di registrazione EMAS per quanto riguarda l’implementazione del sistema di gestione ambientale.

Esse furono interamente recepite nel documento normativo europeo, il Regolamento CE n. 761/2001, oggi sostituito dal reg CE 1221/2009.

Le innovazioni introdotte nel 1998 rispondono ancora oggi alla necessità di migliorare ed intensificare la diffusione dell’applicazione del sistema di ecogestione.

Vantaggi opportunità e costi per un’organizzazione che aderisce al regolamento EMAS

Aderire al regolamento CE n. 1221/2009 e ottenere la registrazione EMAS implica, per un’organizzazione, da un lato il sostenimento di costi, che sono intesi come investimenti per il miglioramento dell’efficienza dell’organizzazione, dall’altro, l’ottenimento di vantaggi economici ed opportunità di mercato.

I costi che un’organizzazione dovrebbe sostenere, al fine di ottenere la registrazione EMAS, possono variare da una realtà all’altra, in funzione di diversi fattori quali, ad esempio, il livello di compatibilità ambientale sviluppata dall’organizzazione, la tipologia di attività produttiva o servizio che essa esercita.

In linea generale i costi caratterizzanti la procedura di registrazione EMAS si possono identificare nelle seguenti tipologie:

  • Costi per l’acquisto e manutenzione degli impianti per contenere le emissioni;
  • Costi per attività di ricerca per l’innovazione di processo e di prodotto;
  • Costi per la formazione del personale;
  • Costi per l’attività di consulenza sviluppata da terzi;
  • Quote da versare per la procedura amministrativa di registrazione dell’organizzazione.

I vantaggi derivanti dall’adesione al Regolamento EMAS sono anche di natura economico-finanziaria e amministrativa. Essi sono:

  • Riduzione di costi (efficienza economica) derivante dai potenziali di risparmio nel consumo di risorse: energia, acqua, produzione di rifiuti;
  • Vantaggi competitivi derivanti dalla maggiore compatibilità ambientale caratterizzante la gestione dell’organizzazione. La capacità di un’organizzazione di offrire al mercato un prodotto e/o servizio che integri, nei criteri di qualità, anche il rispetto dell’ambiente, sta divenendo un parametro di riferimento per l’orientamento e la scelta dei consumatori;
  • Riduzione del rischio di incidenti e di conseguenza la possibilità di diminuire i premi assicurativi;
  • Migliore immagine dell’organizzazione;
  • Migliore controllo dei processi produttivi;
  • Accesso a contratti di appalto e fornitura pubblici e privati.

In sintesi, quindi, per le organizzazioni partecipanti, l’adesione ad EMAS comporta numerosi vantaggi, tra i quali: una gestione ambientale di qualità, garanzia di conformità totale alla normativa ambientale, minori rischi di sanzioni correlate alla normativa ambientale, informazioni ambientali convalidate in maniera indipendente, gestione dei rischi ambientali, risparmio di risorse e riduzione dei costi, maggiori opportunità per le imprese nei mercati dove i processi di produzione ecologica sono importanti, migliori rapporti con i clienti, le comunità locali, miglior ambiente di lavoro, maggiore soddisfazione dei dipendenti, maggiore incentivo a lavorare in gruppo, impiego del logo EMAS come strumento di marketing.

Vantaggi e requisiti della registrazione EMAS

I vantaggi

Il processo di registrazione di EMAS è trasparente e il sistema di gestione ambientale è verificato da un soggetto terzo indipendente che ne garantisce la credibilità e solo le organizzazioni registrate possono utilizzare il logo EMAS.

La certificazione, quindi, può aiutare le aziende a:

  • ridurre i costi relativi alla gestione delle risorse e allo smaltimento dei rifiuti;
  • ridurre al minimo i rischi ambientali e il rischio di multe relative alla legislazione in materia ambientale;
  • rispettare i requisiti regolamentari;
  • beneficiare dell’esenzione da prescrizioni ambientali (ad esempio, obblighi di informazione e ispezioni);
  • migliorare le relazioni con i collaboratori interni ed esterni;
  • migliorare continuamente le prestazioni ambientali;
  • conseguire un vantaggio competitivo, migliorando la credibilità, la trasparenza e la reputazione tra i clienti.

Per fare domanda di registrazione al sistema EMAS è possibile utilizzare EMAS Easy, uno strumento completo per l’attuazione del sistema. EMAS Easy aiuta le imprese a realizzare il sistema EMAS tenendo conto delle dimensioni, della capacità finanziaria e della cultura organizzativa delle piccole imprese. Consultare la guida di EMAS Easy e seguire le tappe per la registrazione EMAS.

I Requisiti

Per ottenere la registrazione EMAS, occorre adottare alcune misure, fra cui:

  • condurre un’analisi ambientale;
  • adottare una politica e un programma ambientali nei quali coinvolgere il personale e i soggetti interessati esterni;
  • istituire e realizzare un sistema di gestione ambientale;
  • preparare una dichiarazione ambientale;
  • chiedere a un verificatore esterno di verificare il sistema di gestione ambientale e convalidare la dichiarazione ambientale.

EMAS per le PMI

Le PMI possono beneficiare di diversi vantaggi se si registrano al sistema EMAS:

  • è possibile svolgere la verifica EMAS completa ogni quattro anni invece che ogni tre anni;
  • il periodo di tempo richiesto per l’audit interno può essere ampliato da uno a due anni;
  • è possibile pubblicare la dichiarazione ambientale ogni due anni invece che ogni anno, a condizione di trasmettere ogni anno all’organismo competente la dichiarazione aggiornata e non convalidata;
  • i verificatori ambientali tengono conto delle caratteristiche specifiche delle PMI quando valutano il loro sistema di gestione ambientale e trasmettono relazioni in proposito;
  • le tariffe sono proporzionali alle dimensioni dell’organizzazione.

La certificazione ambientale UNI EN ISO 14001

Premessa

L’implementazione del sistema di gestione ambientale, come modalità organizzativa e gestionale finalizzata al miglioramento delle prestazioni ambiente di un’organizzazione, è prevista anche dalla norma tecnica internazionale UNI EN ISO 14001.

Essa è stata pubblicata nel 1996, ovvero dopo tre anni dall’introduzione a livello comunitario della procedura EMAS nella sua prima versione. Fino al 2001 i due schemi volontari di introduzione di metodologie organizzative per la tutela ambientale hanno seguito percorsi paralleli.

Con la revisione del Regolamento Comunitario e la successiva emanazione del regolamento Ce n. 761/2001, oggi abrogato dal Reg CE n. 1221/2009, si è compiuto un passo in avanti verso l’integrazione delle due procedure per ciò che attiene i requisiti che un sistema di gestione ambientale deve rappresentare.

L’allegato I del Regolamento EMAS, in particolare, nella parte relativa ai “Requisiti del Sistema Gestione Ambientale”, stabilisce che il Sistema di Gestione Ambientale deve essere attuato in conformità ai requisiti della norma ISO 14001.
Attraverso tale indicazione si realizza un accostamento parziale tra i due strumenti di gestione ambientale anche se tra di essi restano evidenti gli elementi di differenziazione.

Che cosè?

La ISO 14001 è una norma internazionale ad adesione volontaria, applicabile a qualsiasi tipologia di Organizzazione pubblica o privata, che specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale.

Questa norma, oltre ad avere il pregio di essere facilmente integrabile con altri sistemi di gestione conformi a norme specifiche (ISO 9001, BS OHSAS 18001ISO 50001), è integralmente recepita nell’Allegato II del Reg. CE n. 1221/09 (EMAS III).

Punti chiave

Per definire il sistema di gestione conforme alla ISO 14001 è necessario:

  • realizzare un’analisi ambientale, ossia raggiungere un’approfondita conoscenza degli aspetti ambientali (emissioni, uso delle risorse, etc.) che una organizzazione deve effettivamente gestire, capire il quadro legislativo e le prescrizioni applicabili all’azienda e valutare la significatività degli impatti;
  • definire una Politica aziendale;
  • definire responsabilità specifiche in materia ambientale;
  • definire, applicare e mantenere attive le attività, le procedure e le registrazioni previste dai requisiti della 14001;

Vantaggi

Un sistema di gestione ambientale certificato consente:

  • Controllo e mantenimento della conformità legislativa e monitoraggio delle prestazioni ambientali;
  • Riduzione degli sprechi (consumi idrici, risorse energetiche, etc.);
  • Agevolazioni nelle procedure di finanziamento e semplificazioni burocratiche/amministrative;
  • Strumento di supporto nelle decisioni di investimento o di cambiamento tecnologico;
  • Strumento di creazione e mantenimento del valore aziendale;
  • Strumento di salvaguardia del patrimonio aziendale e di trasparenza in operazioni di acquisizioni/fusioni (gestione dei rischi);
  • Garanzia di un approccio sistematico e preordinato alle emergenze ambientali;
  • Migliore rapporto e comunicazione con le autorità;
  • Miglioramento dell’immagine e della reputazione aziendale;
  • Attuazioni di modalità definite per la prevenzione dei reati ambientali.

Certificazione ISO 14001 ed EMAS III in sintesi

Cosa sono

Sono i due principali strumenti di certificazione ambientale che prevedono un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) per le imprese ed i siti di produzione.

La norma UNI EN ISO 14001 del 2015 è uno strumento internazionale di carattere volontario, applicabile a tutte le tipologie di imprese, che specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale. Viene rilasciata da un organismo indipendente accreditato che verifica l’impegno concreto nel minimizzare l’impatto ambientale dei processi, prodotti e servizi, attestando con il marchio ISO 14001 l’affidabilità del SGA applicato. Per tale motivo la serietà, la credibilità e la visibilità dell’ente di certificazione prescelto diventano un aspetto di fondamentale importanza.

EMAS è un sistema comunitario di ecogestione e audit che istituisce un sistema di certificazione che riconosce a livello europeo il raggiungimento di risultati di eccellenza nel miglioramento ambientale. Le organizzazioni che partecipano volontariamente si impegnano a redigere una dichiarazione ambientale in cui sono descritti gli obiettivi raggiunti e come si intende procedere nel miglioramento continuo. La registrazione di una organizzazione è eseguita dal Comitato EcoLabel–EcoAudit, con il supporto tecnico di ISPRA e delle ARPA regionali, coadiuvato da un organo di registrazione accreditato per la predisposizione della dichiarazione ambientale ed il supporto per la strutturazione di un SGA.

PROCEDURA OPERATIVA INTEGRAZIONE DEL SISTEMA ISPRA- ARPA/APPA NEI PROCESSI DI ADESIONE AD EMAS DELLE ORGANIZZAZIONI

La Procedura ha la finalità di stabilire modalità standardizzate sul territorio nazionale per la gestione dell’interfaccia tra ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e le ARPA/APPA (Agenzie Regionali – Provinciali per la Protezione/Prevenzione/Tutela Ambientale) nel processo di registrazione, e suo mantenimento, delle Organizzazioni secondo il Regolamento CE 1221/09. La Procedura adottata, pertanto, annulla e sostituisce il documento “EMAS: integrazione del sistema ANPA-ARPA/APPA nei processi di registrazione delle organizzazioni” dell’11/2/2002.

In particolare, la nuova Procedura stabilisce le modalità di interfaccia tra l’ISPRA, nelle sue funzioni di supporto tecnico all’Organismo Competente Italiano, Comitato Ecolabel-Ecoaudit (D.M. 413/1995), indicato come Comitato, e le ARPA/APPA nelle fasi di registrazione, rinnovo, mantenimento, sospensione e cancellazione dal registro EMAS delle organizzazioni ai sensi del Regolamento CE 1221/09.

Definisce inoltre le modalità di informazione tra ISPRA e le ARPA/APPA a valle della registrazione.

Campo di applicazione

 La Procedura si applica alle ARPA/APPA e all’ISPRA, nell’ambito delle fasi di: prima registrazione EMAS delle organizzazioni, rinnovo, mantenimento, sospensione e cancellazione dal registro EMAS delle organizzazioni. La Procedura diventa operativa a seguito della approvazione da parte del Consiglio Federale.

Procedura SNPA 5/2017

https://www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2018/10/Delibera-5_2017-procedura-EMAS-e-allegato.pdf

ECOLABEL

Premessa

Il sistema di etichettatura ecologica europea, definito “ECOLABEL” è uno strumento volontario di attuazione della politica ambientale comunitaria.

Ecolabel UE è stato istituito nel 1992 dal Regolamento n. 880/92 ed è oggi disciplinato dal Regolamento (CE) n. 66/2010 in vigore nei 28 Paesi dell’Unione Europea e nei Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo–SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) ed è il marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel UE) che contraddistingue prodotti e servizi che, pur garantendo elevati standard prestazionali, sono caratterizzati da un ridotto impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita.

È un’etichetta ecologica volontaria di tipo 1–ISO 14024, basata su un sistema di criteri selettivi, definiti su base scientifica, che tiene conto degli impatti ambientali dei prodotti o servizi, sottoposta a certificazione da parte di un ente indipendente (organismo competente).

La prestazione ambientale è valutata analizzando gli impatti ambientali più significativi, tenendo anche conto della durata della vita media dei prodotti e della loro riutilizzabilità/riciclabilità e della riduzione degli imballaggi e del loro contenuto di materiale riciclato.

I criteri Ecolabel, stabiliti a livello europeo con un’ampia partecipazione di parti interessate, tra cui anche associazioni europee di consumatori e ambientaliste, riguardano anche gli aspetti inerenti la salute e la sicurezza dei consumatori. Riguardano inoltre, ove pertinente, i principali aspetti sociali ed etici dei processi produttivi.

L’obiettivo di tale strumento, quindi, è quello di introdurre sul mercato prodotti la cui realizzazione risponda a specifici requisiti ambientali, denominati “criteri” tali da ridurre il relativo impatto ambientale.

La metodologia applicata per definire i criteri che un prodotto deve rispettare per ottenere il marchio Ecolabel UE è denominata Life Cicle Analysis (LCA). Essa permette di individuare, per l’intero ciclo di vita del prodotto (dall’estrazione delle materie prime alla fine della vita utile del prodotto) tutti gli aspetti ed i relativi impatti ambientali che lo caratterizzano e gli interventi da attuare per mitigare gli stessi.

Il riconoscimento dei prodotti realizzati rispettando il Regolamento Ecolabel UE è dato dall’apposizione di un logo costituito da una margherita. In questo modo il consumatore è informato sul fatto che il prodotto che intende acquistare rispetta dei requisiti ambientali e può fare, pertanto, una scelta consapevole nell’acquisto.
I criteri tecnici ambientali sono definiti, per ciascuna categoria di prodotti, con il consenso degli Stati Membri previa consultazione con i gruppi interessati, i rappresentanti dell’industria, delle organizzazioni ambientaliste, i produttori e le autorità pubbliche. Attualmente sono stati sviluppati i criteri per venti categorie di gruppi di prodotti.

Quali sono i vantaggi del marchio Ecolabel UE

Il marchio Ecolabel UE consente al consumatore di riconoscere tra i prodotti disponibili sul mercato quelli che hanno elevati standard prestazionali e al contempo un ridotto impatto ambientale lungo l’intero ciclo di vita. Chi sceglie il marchio Ecolabel UE sceglie prodotti ad elevata qualità ecologica, certificati da organismi indipendenti (organismi competenti nazionali) e riconosciuti a livello europeo. Con tale scelta i consumatori contribuiscono inoltre ad indirizzare produttori e distributori verso tali prodotti e servizi e quindi verso un maggiore rispetto dell’ambiente.

Il marchio Ecolabel UE consente inoltre agli operatori (produttori, importatori, fornitori di servizi, grossisti o dettaglianti) di acquistare visibilità sul mercato per il proprio impegno a favore dell’ambiente, impegno garantito da una eco etichetta affidabile in quanto verificata da terza parte indipendente e riconosciuta a livello europeo ed aumentare di conseguenza la propria competitività sul mercato “verde”, in continua crescita.

L’organismo Competente: il Comitato

L’organismo competente nazionale italiano per l’attuazione del Regolamento (CE) n. 66/2010 Ecolabel è la Sezione Ecolabel Italia del Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit, istituito presso il Ministero dell’Ambiente con Decreto 413/1995, come modificato dal Decreto 236/1998.

La Sezione Ecolabel Italia è costituita da un Presidente e da sei componenti nominati con decreto dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

Il Presidente può essere designato dal Ministro dell’Ambiente o dal Ministro dello Sviluppo Economico, mentre due componenti sono designati dal Ministro dell’Ambiente, due designati dal Ministro dello Sviluppo Economico, uno dal Ministro dell’Economia e Finanze ed uno dal Ministro della Salute.

I componenti della Sezione rimangono in carica per tre anni. 

Per informazioni sul Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit, componenti della sezione Ecolabel, le convocazioni e relative delibere delle riunioni consultare la seguente pagina https://www.mase.gov.it/pagina/comitato-lecolabel-e-lecoaudit

L’Ecolabel per i consumatori

Il marchio Ecolabel UE si rivolge ai consumatori ai quali garantisce che i prodotti certificati, oltre ad avere elevate prestazioni, hanno un ridotto impatto ambientale lungo l’intero ciclo di vita certificato da organismi indipendenti (organismi competenti nazionali) riconosciuti a livello europeo. Ci sono 3 buone ragioni per acquistare prodotti Ecolabel UE:

  • contribuiscono a tutelare l’ambiente riducendo la quantità di rifiuti e di inquinamento, il consumo energetico e idrico e riducendo/eliminando l’impiego di sostanze chimiche pericolose che danneggiano la salute e la biodiversità delle specie animali e vegetali;
  • sono facilmente reperibili e sono venduti a prezzi accessibili: in Italia sono presenti sul mercato circa 12.000 prodotti/servizi con il marchio Ecolabel UE. Quasi tutte le grandi distribuzione hanno una propria linea di prodotti certificata Ecolabel UE, in particolare per i gruppi di prodotto «tessuto carta» e «detergenti» per la casa o la persona;
  • sono verificati anche rispetto alle prestazioni d’uso.

I consumatori con le loro scelte d’acquisto hanno il potere di orientare il mercato e stimolare l’offerta. I consumatori che scelgono prodotti Ecolabel UE, più sostenibili e più rispettosi dell’ambiente, contribuiscono a ridurre gli impatti ambientali dei prodotti e quindi a tutelare l’ambiente.

Il marchio Ecolabel UE applicato ai servizi di ricettività turistica

Il primo servizio che rientra nel campo di applicazione del marchio europeo di qualità ecologica, in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento Ecolabel, è il servizio di ricettività turistica. Tale scelta non è casuale ma risponde all’esigenza di intervenire sulla gestione di un’attività, e quindi sull’erogazione di un servizio, che presenta specifiche caratteristiche tali che, se si concretizza un’applicazione diffusa del marchio Ecolabel, si possono riscontrare significativi miglioramenti in termini di riduzione del livello di inquinamento e di ottimizzazione dell’efficienza gestionale delle strutture ricettive.

I criteri ambientali da rispettare perché una struttura ricettiva possa ottenere il marchio Ecolabel sono stati definiti dalla Decisione della Commissione del 14 aprile 2003 (2003/287/CE) che, inoltre, individua la definizione del servizio di ricettività turistica: il gruppo di prodotti <<servizio di ricettività turistica>> comprende l’erogazione a pagamento del servizio di pernottamento in strutture ricettive dotate di stanze adeguatamente attrezzate con almeno un letto, offerto comie attività principale a turisti, viaggiatori e ospiti. Il servizio di pernottamento può comprendere l’erogazione di servizi di ristorazione, attività di fitness e/o spazi verdi.

I criteri ambientali individuati hanno la finalità di determinare una riduzione complessiva del livello di inquinamento per tutto il ciclo di vita del servizio garantendo nel contempo i seguenti obiettivi:

  • migliorare la qualità del servizio in relazione agli aspetti ambientali;
  • attribuire un ulteriore valore aggiunto all’organizzazione che attivando un percorso finalizzato alla tutela ambientale è in grado di rispondere anche alle esigenze dei clienti più attenti al proprio benessere e alla tutela dell’ambiente;
  • valorizzare le produzioni locali favorendone il consumo;
  • indirizzare l’attività turistica anche verso obiettivi di marketing territoriale;
  • pensare all’ambiente come vantaggio competitivo e quindi elemento strategico di innovazione.

I servizi di ricettività che rientrano nel campo di applicazione del marchio europeo di qualità ecologica si distinguono nelle seguenti categorie:

  • Alberghi;
  • Strutture ricettive simili agli alberghi;
  • Altri tipi di alloggi collettivi;
  • Strutture specializzate;
  • Alloggi turistici privati.

Per quanto concerne i campeggi, i criteri ambientali per l’acquisizione del marchio europeo di qualità ecologica sono stati definiti dalla Decisione della Commissione del 14 aprile 2005c(2005/338CE) che specifica anche la definizione di servizio di campeggio: il gruppo di prodotti <<servizio di campeggio>> comprende la fornitura a pagamento, a titolo di attività principale, di piazzole attrezzate per mezzi di pernottamento mobili entro un’area delimitata. Comprende anche altre strutture atte al pernottamento di ospiti e aree comuni adibite ai servizi in comune forniti entro l’area delimitata. Il servizio di campeggio può comprendere anche l’erogazione, sotto la gestione del titolare o del gestore del campeggio, di servizi di ristorazione e attività ricreative.

L’Ecolabel per gli operatori economici

Possono fare richiesta del marchio Ecolabel UE tutti gli operatori (produttori, importatori, fornitori di servizi, grossisti o dettaglianti) che vogliono distinguersi sul mercato per il loro impegno nei confronti dell’ambiente. Le aziende che intraprendono tale scelta vantaggiosa e strategica, acquistano visibilità sul mercato e aumentano di conseguenza la propria competitività in ambito nazionale e internazionale che è sempre più sensibile alle tematiche ambientali. Il marchio Ecolabel pertanto rappresenta anche un’opportunità di mercato per le imprese virtuose.

Inoltre in tanti Paesi europei sono previsti agevolazioni o incentivi per i prodotti con marchio Ecolabel UE.

Il marchio Ecolabel UE può essere richiesto per quei beni e servizi, destinati alla distribuzione, al consumo o all’uso sul mercato comunitario per i quali siano stati definiti e pubblicati, sotto forma di Decisioni della Commissione Europea, i relativi criteri. Il marchio Ecolabel UE non si applica ai prodotti alimentari, né ai mangimi per animali, ai medicinali ed ai dispositivi medici.

Come richiedere la certificazione

La procedura per richiedere la certificazione Ecolabel UE è dettagliatamente descritta nel documento “Procedura per la concessione della licenza d’uso del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea – ECOLABEL UE – e per la vigilanza sul corretto uso dello stesso ai sensi del Regolamento (CE) 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009.Rev. 2 del 16/07/2015

Il documento è scaricabile QUI

Per il corretto uso del logo, è necessario attenersi alle Linee Guida UE disponibili a questo link Versione febbraio 2022 – basate sul Regolamento Ecolabel EU (EC) N. 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, in particolare sull’articolo 9 (punti 9, 11 e 13) e sull’allegato II.

È stata recentemente pubblicata la versione in lingua italiana delle Linee guida per l’uso del logo Ecolabel UE, scaricabile a questo link.